| NuclearMeeting | il forum di ArchivioNucleare.com |

Versione completa: Votare sì cosa implica?
Attualmente stai guardando una versione ridotta del contenuto. Per vedere la versione completa clicca qui
Cher ha Scritto:

Scheda grigia: quesito sul nucleare
Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme. Ecco il testo, riformulato dalla Cassazione.

«Volete che siano abrogati i commi 1 e 8 dell'articolo 5 del decreto legge 31/03/2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 n.75 ?».
Come si vota
Votando "Sì" si cancellano i due commi del decreto omnibus. Votando "No" resta in vigore la normativa vigente.-------------

Cher, sei sicuro che il quesito referendario si sia ridotto a quelle due righe?
Il testo precedente, da me linkato, era lungo 2273 parole!
Può darsi che quelle siano le righe cambiate rispetto al precedente quesito, per cui andrebbero viste nel contesto, non singolarmente.

Io non ho ancora trovato in rete il testo nuovo completo, commentare solo quelle due righe non ha molto senso.
Inserisco un'analisi molto interessante sul quesito del nucleare fatta da Serena Sileoni nel Blog di Oscar Giannino:

Referendum sì, ma non sul nucleare

Coglie piuttosto di sorpresa la decisione dell’Ufficio centrale della Corte di Cassazione di tenere in piedi il referendum sul nucleare, nonostante le disposizioni oggetto dello stesso siano state abrogate dal cd. “decreto omnibus” (decreto legge 34/2011, come convertito in legge 75/2011).

La storia è nota ma è utile ripeterla: in attesa che gli italiani votassero circa il mantenimento o meno delle norme di attuazione di una politica energetica nucleare, il governo anticipava il risultato abrogativo eliminando, col “decreto omnibus”, le stesse disposizioni che sarebbero dovute essere oggetto di referendum. In parole povere, il referendum non aveva più oggetto.

Caso semplice, si sarebbe detto. Un passaggio formale alla Corte di Cassazione per certificare che non c’era più bisogno di andare al voto e la partita era chiusa.
E invece, dal comunicato odierno della Corte emerge che la consultazione referendaria si terrà comunque, trasferendosi l’oggetto dalle disposizioni ora abrogate all’articolo che le ha abrogate, l’art. 5 del decreto. Aspetteremo di leggere bene la decisione della Corte, ma dal comunicato di uno dei suoi consiglieri possiamo forse azzardare qualche commento.

Per cercare di capire se lo stupore sia o meno fondato, occorre esaminare la vicenda anche da un punto di vista strettamente giuridico, cercando di astrarre il più possibile il ragionamento dall’attualità politica.

La Corte di Cassazione, secondo quanto dispone la legge sul referendum, deve dichiarare che le operazioni referendarie non hanno più corso se, prima della data della consultazione popolare, le disposizioni oggetto di referendum sono state abrogate (art. 39).

Disposizione chiara nel dire che, se il significante (quindi la disposizione testuale) oggetto del quesito referendario viene abrogata prima che il quesito si svolga, tale abrogazione comporta che non si vada più a votare, venendo meno tanto l’oggetto del voto quanto l’effetto tipico del referendum: quello, appunto, abrogativo, su cui ha provveduto nel frattempo il legislatore.
uesta semplice regola è stata, nel tempo, interpretata in maniera restrittiva, nel timore che il legislatore ne abusasse ad arte per paralizzare il ricorso al referendum. Si è detto quindi che tale articolo non consente al legislatore di bloccare il referendum adottando una qualsiasi disciplina sostitutiva delle disposizioni assoggettate al voto. Più precisamente, la Corte costituzionale è intervenuta nel 1978, con una sentenza nella quale peraltro ammette di essere “pienamente consapevole che da questa decisione potranno derivare inconvenienti e difficoltà applicative”, a dire che, “se l’abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum viene accompagnata da altra disciplina della stessa materia, il referendum può trasferirsi sulle nuove disposizioni legislative, nel caso in cui non siano modificati i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti”.

Dunque, la Corte di Cassazione può anche, trasferire il quesito referendario dalla disposizione abrogata a quella abrogante, ma solo nel caso in cui il legislatore abbia fatto ricorso all’abrogazione, nelle more del referendum, per eludere il ricorso al voto popolare, buttando la buccia ma lasciando il succo del testo oggetto di referendum.
Questo avviene, ad esempio, quando il legislatore abroga con una disposizione che, oltre ad eliminare la precedente, la sostituisce con un contenuto simile. Non è certo questo il caso del referendum sul nucleare, dal momento che l’art. 5 che ha abrogato l’oggetto del referendum non lo ha sostituito con una disciplina che, nella sostanza, ne riproduce contenuto e finalità.
Vediamo perché non si può riscontrare un tentativo del governo di buttare la buccia ma lasciare il succo delle norme sul nucleare.

Innanzitutto, l’oggetto del referendum sul nucleare è costituito da una serie di disposizioni ritagliate da leggi o atti aventi forza di legge. Come chiaramente ha detto la Corte costituzionale, nel caso in cui il quesito riguardi non un’intera legge, ma singole disposizioni estrapolate da leggi, allora l’oggetto del referendum si trasferisce alla nuova legge abrogativa solo se, dal confronto fra i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, emerga che tutto cambia perché nulla cambi, emerga cioè un’affinità tra le singole previsioni della precedente e della nuova legislazione che implichi il tentativo del legislatore di intromettersi artatamente nel procedimento referendario.

Le norme sul nucleare oggetto di quesito referendario sono state abrogate, come detto, dall’art. 5 del “decreto omnibus”, che consta di 8 commi.
I commi dal 2 al 7 hanno esattamente ricondotto la legislazione italiana sul nucleare al punto di partenza, ottenendo l’identico effetto abrogativo che avrebbe avuto il sì referendario.

Se prendete l’oggetto del quesito referendario originale e le disposizioni abrogative, su cui ora ricade il nuovo quesito, e avete la pazienza di spuntarle una a una, scoprirete che entrambi i testi recano le medesime abrogazioni. La legge nuova, in sostanza, ha fatto esattamente e precisamente quello che voleva il comitato per il referendum, anticipando l’effetto abrogativo che, eventualmente, si sarebbe ottenuto se i sì avessero prevalso.

Dunque, è evidente che non si può, in questo caso, ritenere che la norma abrogativa sia stata approvata per eludere il procedimento referendario, avendo sortito lo stesso, identico effetto.

Restano i commi 1 e 8, che effettivamente dicono qualcosa di diverso rispetto all’effetto abrogativo che si sarebbe ottenuto col referendum.
Il primo dice una cosa ovvia, che certo il legislatore poteva evitare di dire.
Reca, infatti, la motivazione dell’intero articolo 5, spiegando, in sostanza, che l’abrogazione delle norme sul nucleare è dipesa dalla volontà politica di “acquisire ulteriori evidenze scientifiche”. È, in fondo, una disposizione senza valore giuridico, che ci rende nota l’intenzione del legislatore ma nulla cambia e nulla toglie all’ordinamento. Si sa, infatti, che il legislatore è libero nei fini e nelle intenzioni, salvo il rispetto della Costituzione. E dunque non gli viene chiesto di giustificare (se non alla luce della Costituzione, appunto) le sue decisioni. Se lo fa, come nel caso di questo comma, i cittadini hanno un’informazione politica in più, ma né loro né il legislatore ne risulteranno vincolati. Il Parlamento potrebbe benissimo riunirsi domattina per dichiarare un’intenzione opposta a questa o confermarla, senza che questo comma incida né in un verso né in un altro.

Dunque, quale è l’elemento giuridico che fa ritenere alla Corte di Cassazione che questo comma consenta, più di prima, allo Stato di avviare una politica energetica nucleare resta, ai nostri occhi, oscuro. Ad oggi, anche dopo il referendum sul nucleare del 1987, non c’è alcuna norma che vieti allo Stato di immaginare una politica nucleare. C’è soltanto l’assenza di un sistema legislativo che lo preveda e ne dia esecuzione. Non c’è un divieto, semplicemente manca un piano attuativo. Piano attuativo che non è certo il comma 1 ad introdurre, e che richiederebbe se mai un insieme di provvedimenti legislativi specifici come quelli su cui si sarebbe dovuto tenere il referendum ma che, appunto, sono stati già abrogati dal “decreto omnibus”.
Il comma 8, invece, prevede una cosa completamente diversa, e certo il governo avrebbe fatto meglio, per questioni di uniformità e coerenza legislativa, a prevederlo altrove.

Prevede, in sostanza, che il Consiglio dei ministri dovrà adottare la Strategia energetica nazionale, la quale non ha evidentemente per oggetto l’energia nucleare, quanto piuttosto la programmazione dell’approvvigionamento energetico globale di cui abbisogna. Si tratta, dunque, del piano con cui il governo individua le fonti energetiche, ne ripartisce il carico in base alle potenzialità e alle necessità, programma lo sviluppo delle infrastrutture e gli investimenti, bilancia le esigenze energetiche con la sostenibilità ambientale. Qualcosa di molto diverso e molto più ampio di un piano energetico nucleare, qualcosa che riguarda tutte le fonti di energia, comprese le rinnovabili.

Dunque, che la Cassazione abbia trasferito il quesito al comma 8 implica due conseguenze. La prima, che l’oggetto del referendum è cambiato: dalla questione nucleare alla questione energetica, con buona pace di tutte le regole procedurali relative, per esempio, alla propaganda referendaria e, più drammaticamente, alla consapevolezza degli elettori di cosa stiano votando. La seconda, che se vinceranno i sì il Governo non sarà autorizzato ad adottare la Strategia energetica nazionale. Con questi effetti, tra i tanti: che il governo non potrà varare il piano per la diversificazione delle fonti di energia, comprese quelle “pulite”, e non potrà nemmeno escludere il nucleare, dal momento che la Strategia sarebbe stata proprio la sede per farlo. Due effetti, questi, che tanto stanno a cuore agli antinuclearisti. Avranno questi il tempo e il modo di rendersi conto del nuovo, reale oggetto del voto (dal nucleare alla pianificazione) imposto dalla Corte a dieci giorni dalla chiamata alle urne?

http://www.chicago-blog.it/2011/06/01/la...rime-note/

Spero che aiuti a chiarire la situazione ulteriormente.Rimaniamo in attesa,ovviamente, di ulteriori sviluppi.

renato ha Scritto:


Cher, sei sicuro che il quesito referendario si sia ridotto a quelle due righe?
Il testo precedente, da me linkato, era lungo 2273 parole!
Può darsi che quelle siano le righe cambiate rispetto al precedente quesito, per cui andrebbero viste nel contesto, non singolarmente.

Io non ho ancora trovato in rete il testo nuovo completo, commentare solo quelle due righe non ha molto senso.


questo è quello che troverete sulla scheda grigia, nulla di più.

Cmq , visto l'andazzo era più che sufficiente e omnicompresiva una sola parola : energia

Pertanto il testo è fin troppo lungo ed è chiaro per chi deve esprimere la propria opinione sull'energia.

Poi basta leggere le motivazioni del WWF presentata alla cassazione che è ancora più chiara , logica e sotto ogni aspetto scientifico un capolavoro di umana evoluzione......... per fermare l'energia.
Che pretendi di più?
ciao
Anche se non ci sono ancora in rete i facsimili della scheda del referendum, il quesito sarà:
Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme. Ecco il testo, riformulato dalla Cassazione.
Volete che siano abrogati i commi 1 e 8 dell'articolo 5 del decreto legge 31/03/2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 n.75 ?

Dato che gli altri punti richiesti nel testo originale sono stati tutti abrogati.

Se il governo si fosse limitato ad abrogare gli articoli in questione il referendum non sarebbe stato più necessario.

Il comma 1 è:
Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare.

Intanto non viene definito un arco temporale, che potrebbe essere di 1 giorno o 10 anni. Il senso, piuttosto contorto, dell'articolo è che non si procede fino a quando non siano acquisiti ulteriori ecc.
Quindi non dice che non si farà il nucleare, ma solo che è rimandato.
Eliminando questo comma non rimane da nessuna parte il fatto che il nucleare si farà, semplicemente si abroga una eventuale possibilità di farlo.

Il comma 8 è:
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, l’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell’energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei Ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali in materia di scenari energetici e ambientali.

Abrogando questo comma non si elimina la necessità di Strategia energetica nazionale, che dovrà essere naturalmente definita in un qualsiasi momento successivo al referendum.
Il problema di questo comma non è quello che dice, che è abbastanza scontato, ma quello che non dice:
non viene detto che la Strategia energetica nazionale non contemplerà il nucleare, concetto che invece il referendum tende ad affermare.

Per cui finiamola con gli articoli populisti che dicono che una doppia negazione equivale ad una affermazione o che si abroga il piano energetico nazionale. Sono tutte falsità e lo sapete.

La Strategia energetica nazionale dovrà sicuramente essere ridefinita, ma nel caso in cui il SI vincesse, vorrei proprio vedere quale partito o governo avrà il coraggio di andare contro la volontà popolare, non escludendo il nucleare nelle sue forme attuali dalla suddetta Strategia.
Vediamo se ho capito bene: (sorpresa! Io non scrivo ma vi seguo)

Tra una settimana il 50% di italiani (più uno) andrà a votare convinto di aver dato un definitivo parere su produzione energetica da termonucleare in Patria mentre abrogheranno:

1) Il motivo* per cui l'attuale governo abbia momentaneamente  abbandonato la precedente intenzione di avviare un piano nucleare (comma 1)

* facciamo finta di credere che il motivo sia stato questo, cioè il voler acquisire ulteriori dati sull'argomento.

2) L'obbligo che il governo si è dato, finalmente, di fornirci di un piano strategico nazionale per l'approvigionamento energetico (comma 8).

In definitiva ci ritroveremo nella stessa situazione creatasi dopo il referendum del 1987; tutti convinti di aver fatto una scelta definitiva, finchè qualcuno, tra un decennio, farà notare che il testo referendario sosteneva, al netto dello slogan da spot elettorale, ben altro. E si ricomincerà... Molto italiana la cosa: urla, strepiti, lacerazioni di vesti e infine si ritorna al punto di partenza.

Ditemi che sbaglio.

nikonzen ha Scritto:

Vediamo se ho capito bene: (sorpresa! Io non scrivo ma vi seguo)

Tra una settimana il 50% di italiani (più uno) andrà a votare convinto di aver dato un definitivo parere su produzione energetica da termonucleare in Patria mentre abrogheranno:

1) Il motivo* per cui l'attuale governo abbia momentaneamente  abbandonato la precedente intenzione di avviare un piano nucleare (comma 1)

* facciamo finta di credere che il motivo sia stato questo, cioè il voler acquisire ulteriori dati sull'argomento.

2) L'obbligo che il governo si è dato, finalmente, di fornirci di un piano strategico nazionale per l'approvigionamento energetico (comma 8).

In definitiva ci ritroveremo nella stessa situazione creatasi dopo il referendum del 1987; tutti convinti di aver fatto una scelta definitiva, finchè qualcuno, tra un decennio, farà notare che il testo referendario sosteneva, al netto dello slogan da spot elettorale, ben altro. E si ricomincerà... Molto italiana la cosa: urla, strepiti, lacerazioni di vesti e infine si ritorna al punto di partenza.

Ditemi che sbaglio.

Sbagli, leggi il mio post precedente.
Il piano strategico nazionale DEVE essere fatto, ma senza il nucleare.

Gli italiani voteranno:
1. contro l'ipotesi di riprendere il nucleare dopo il ripensamento
2. contro l'ipotesi di una Strategia energetica nazionale che non escluda il nucleare
renato ha Scritto:

Sbagli, leggi il mio post precedente.
Il piano strategico nazionale DEVE essere fatto, ma senza il nucleare

Scusa, hai postato mentre scrivevo e no l'ho letto. Rimedio subito.

renato ha Scritto:

Intanto non viene definito un arco temporale, che potrebbe essere di 1 giorno o 10 anni. Il senso, piuttosto contorto, dell'articolo è che non si procede fino a quando non siano acquisiti ulteriori ecc.
Quindi non dice che non si farà il nucleare, ma solo che è rimandato.
Eliminando questo comma non rimane da nessuna parte il fatto che il nucleare si farà, semplicemente si abroga una eventuale possibilità di farlo.

Quello che dici è giusto: non avendo fissato un limite di tempo, si potrebbe riavviare un programma nucleare anche il 14 giugno. Il comma "rimanda" il tutto. Non vedo però come abbrogarlo comporti l'impossibilità di costruire centrali. Una cosa è la volontà di chi segna SI (che ovviamente vuole escludere la possibilità di un futuro piano nucleare) un'altra è ciò che dice il testo referendario.  Ricordiamoci che il referendum è puramente abbrogativo. Io con il referendum impongo che il governo non possa prendersi la pausa riflessiva: ottimo, allora proseguo subito, ripristinando tutti i commi precedenti dal 2 al 7 (se è ancora nelle mie intenzioni).
Sembra un sofismo ma la legislazione italiana è fatta così.

renato ha Scritto:

Abrogando questo comma non si elimina la necessità di Strategia energetica nazionale, che potrà essere naturalmente definita in un qualsiasi momento successivo al referendum.

La necessità non si elimina, questo è ovvio, le necessità fisiche non si eliminano per legge. Però si elimina l'intenzione di procedere.
Esempio banale:
Io ho sete (necessità). Tu mi vuoi dare dell'acqua (procedere alla definizione della strategia ). Io ti dico di aspettare (referendum). Dopo qualche minuto la mia necessità resta, si deve vedere se c'è ancora la tua disponibilità a dissetarmi.  

Capisco quale sarebbe l'intenzione referendaria, procedere alla definizione del piano solo dopo essersi accertati che non si possa inserire l'opzione nucleare. Ma questo, a mio parere, non lo si decide certo con il suddetto referendum (in pratica ciò che ho scritto prima).

renato ha Scritto:

Il problema di questo comma non è quello che dice, che è abbastanza scontato, ma quello che non dice:
non viene detto che la Strategia energetica nazionale non contemplerà il nucleare, concetto che invece il referendum tende ad affermare.

E no! E' questo l'inghippo. Tu hai ragione, tutto vero; solo che l'eliminazione del comma uno non esclude la possibilità di aprire centrali, esclude la possibilità di fermarsi per pensarci.

Certo che servirebbe un giurista per esserne sicuri.

renato ha Scritto:

La Strategia energetica nazionale dovrà sicuramente essere ridefinita, ma nel caso in cui il SI vincesse, vorrei proprio vedere quale partito o governo avrà il coraggio di andare contro la volontà popolare non escludendo il nucleare nelle sue forme attuali dalla suddetta Strategia.

Questo è un altro discorso. Le intenzioni espresse con il voto sono chiare (a differenza dei reali vincoli legislativi). Anzi,per capire da che parte soffia il vento,  non sarebbe neanche necessario un referendum. E' lampante che la maggioranza della popolazione sia contraria (i motivi per cui lo è mi incitano a scappare dal Paese il prima possibile, ma questa è un'altra storia). Sicuramente, come fai notare tu, nessun partito o governo avrà il coraggio di presentare un programma nucleare, almeno non alle prossime elezioni.

E si torna a quello che dicevo io... tanto rumore per ritrovarsi, dal punto di vista legislativo, tra 10 anni al punto di partenza.

renato ha Scritto:

Gli italiani voteranno:
1. contro l'ipotesi di riprendere il nucleare dopo il ripensamento
2. contro l'ipotesi di una Strategia energetica nazionale che non escluda il nucleare

Gli italiani andranno con l'intenzione di votare per questo, gli effetti reali non sono sicuro che saranno davvero quelli voluti.
nikonzen ha Scritto:
Gli italiani andranno con l'intenzione di votare per questo, gli effetti reali non sono sicuro che saranno davvero quelli voluti.

esatto. E non solo. Gli italiani hanno firmato per un referendum che aveva uno specifico quesito, legato ad una specifica legge, poi successivamente modificata.

Ora invece dovranno votare su un quesito diverso, alquanto controverso, e con pochissimo tempo per capire bene cosa sottintende quello per cui andranno a votare.

Sono sempre piu' convinto che la Consulta vorra' analizzare molto bene tutte le implicazioni che questo papocchio dell'ultim'ora messo in piedi dalla Cassazione comporta.

E non sono per nulla convinto che domenica prossima ci sara' la scheda del referendum sul nucleare ai seggi...

Ciao, Luca
C'è una bella confusione.

Riporto un pezzo di un articolo che evidenzia la divisione tra i giudici della Cassazione nel prendere questa decisione.

La questione si fa ancora più complessa alla luce delle motivazioni dell’Ufficio per il referendum della Cassazione che sono state rese note ieri. Innanzitutto appare evidente la divisione tra i giudici visto che il relatore non ha scritto la sentenza. Inoltre, viene evidenziato, a maggioranza, che nelle nuove norme c’è una “manifesta contraddizione con le dichiarate abrogazioni” e si “dà luogo a una flessibile politica dell’energia che include e non esclude anche nei tempi più prossimi la produzione a mezzo di energia nucleare”. Per i giudici il famoso comma 1 dell’articolo 5 “apre nell’immediato al nucleare solo apparentemente cancellato”. Infine, non si può dimenticare che sulla Corte costituzionale pende la rinuncia formale alla presidenza di Paolo Maddalena, successore designato (per anzianità) dell’attuale presidente Ugo De Siervo. Al suo posto lunedì la Consulta eleggerà Alfonso Quaranta, giudice che piace al centrodestra, ma anche ex democristiano capace di dialogare con aree diverse. Ecco allora che la sentenza della Cassazione potrebbe prestare il fianco a qualche critica da parte dei giudici costituzionali, in un momento di grande fermento per la Consulta.

Direi di aspettare la decisione della Consulta per capirci qualcosa di più.
In ogni caso ritengo pressochè impossibile che si possa votare in modo consapevole stando così le cose. E' venuto fuori un bel casino.
Ciao
Un interesante articolo da un blog di Eco-tendenza:ToungueToungueToungueToungue


----------------------------------------------------


di JimMomo :: 6/01/2011 04:03:00 PM

Siamo alla pura barbarie logica e giuridica, com'è verosimile che sia, oppure ci manca qualche tassello? Non vorremmo credere a quello che leggiamo, ma l'Ansa cita un comunicato della Corte di Cassazione, nel quale si rende noto che il testo del nuovo quesito referendario sul nucleare sarebbe il seguente: «Volete che siano abrogati i commi 1 e 8 dell'articolo 5 del dl 31/03/2011 n.34 convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 n.75?».

Non ci posso credere, perché significherebbe che ora chi non vuole il nucleare in Italia dovrebbe votare No.

Votando Sì, infatti, si abrogherebbero le norme citate dal quesito, cioè quelle approvate dal governo dopo Fukushima, e non quelle su cui sono state raccolte le firme dei cittadini. In sostanza, il nuovo quesito uscito dalla Cassazione propone l'abrogazione delle norme che abrogano il nucleare. A mio avviso il nuovo quesito non si presta a interpretazioni: se vincono i Sì, dal giorno dopo si può ripartire subito con il nucleare. Si tornerebbe, di fatto, alla situazione ante-Fukushima.
Cari lettori, è delirante, ma milioni di persone il 12 e il 13 giugno andranno a votare Sì, ignare che così facendo voteranno di fatto per e non contro il nucleare.

Con l'evidente intento di creare i presupposti per una nuova batosta elettorale per il governo, l'Ufficio referendum della Cassazione crea un mostro logico-giuridico, che fa a pugni non solo con il diritto, l'istituto referendario così come sancito nella Costituzione, ma persino con la più banale logica.

La realtà è che se uno si va a leggere la nuova legge approvata dal governo dopo Fukushima scopre che è così dettagliata nell'abrogare il programma nucleare che non lascia adito a dubbi: non siamo di fronte a qualche ritocchino, come in passato è stato fatto per evitare scomodi referendum, senza che la Cassazione battesse ciglio; stavolta il quesito referendario viene accolto pienamente.
Che poi non ci si fidi del governo Berlusconi, e si rimanga convinti che sotto sotto sia favorevole al nucleare e sia pronto a ripresentarlo appena possibile, questo è tutt'altro discorso.
Perché il referendum è abrogativo: non si vota sulle intenzioni di questo o quel soggetto politico, ma su leggi vigenti. E il nucleare ad oggi non vige.
Se però vincono i Sì, restano tutte le abrogazioni degli altri commi, quelle dei dettagli tecnici, ma cade la norma principale, cade il «non si procede» con il programma nucleare.

Il comma 1, infatti, recita che:
«al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare».

Ed è del tutto evidente che se si abroga il «non si procede», allora si sta dicendo «si proceda», o quanto meno che si può procedere. Dunque, paradossalmente, il governo potrebbe procedere con il nucleare, ma non potrebbe adottare alcuna «strategia energetica nazionale», il che è un risultato semplicemente demenziale.

Nel comma 8, infatti, l'altro che verrebbe abrogato da una vittoria dei Sì, la parola «nucleare» non è nemmeno menzionata, ma si fa riferimento ad una «strategia energetica nazionale» da adottare entro 12 mesi, cosa di totale buon senso:


«Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali. Nelladefinizione della Strategia, il Consiglio dei Ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali in materia di scenari energetici e ambientali».
--------------------------------------

Pagine: 1 2 3 4 5
Referenza dell'URL