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Il trattato EURATOM
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Il trattato EURATOM

I - Testo del trattato(*)

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

COSCIENTI che l'energia nucleare costituisce la risorsa essenziale che assicurerà lo sviluppo e il rinnovo delle produzioni e permetterà il progresso delle opere di pace,

CONVINTI che soltanto da uno sforzo comune intrapreso senza indugio è possibile ripromettersi realizzazioni commisurate alla capacità creativa dei loro paesi,

RISOLUTI a creare le premesse per lo sviluppo di una potente industria nucleare, fonte di vaste disponibilità di energia e di un ammodernamento delle tecniche, e così pure di altre e molteplici applicazioni che contribuiscono al benessere dei loro popoli,

SOLLECITI d'instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni,

DESIDEROSI di associare altri paesi alla loro opera e di cooperare con le organizzazioni internazionali interessate allo sviluppo pacifico dell'energia atomica,

HANNO DECISO di creare una Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

S. E. Paul-Henri SPAAK, ministro degli Affari esteri;

S. E. barone J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS, segretario generale del ministero degli Affari economici, presidente della delegazione belga presso la conferenza intergovernativa;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

S. E. Konrad ADENAUER, cancelliere federale;

S. E. Walter HALLSTEIN, segretario di Stato agli Affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

S. E. Christian PINEAU, ministro degli Affari esteri;

S. E. Maurice FAURE, segretario di Stato agli Affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

S. E. Antonio SEGNI, presidente del Consiglio dei ministri;

S. E. Gaetano MARTINO, ministro degli Affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO:

S. E. Joseph BECH, presidente del governo, ministro degli Affari esteri;

S. E. Lambert SCHAUS, ambasciatore, presidente della delegazione lussemburghese presso la conferenza intergovernativa;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

S. E. Joseph LUNS, ministro degli Affari esteri;

S. E. J. LINTHORST HOMAN, presidente della delegazione olandese presso la conferenza intergovernativa,

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.

TITOLO I

Compiti della Comunità

Articolo 1

Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra Loro una COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM).

La Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi.

Articolo 2

Per l'assolvimento dei suoi compiti, la Comunità deve, alle condizioni previste dal presente trattato:


a. sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle cognizioni tecniche,


b. stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione,


c. agevolare gli investimenti ed assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità,


d. curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari,


e. garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate,


f. esercitare il diritto di proprietà che le è riconosciuto sulle materie fissili speciali,


g. assicurare ampi sbocchi e l'accesso ai migliori mezzi tecnici, mediante la creazione di un mercato comune dei materiali e delle attrezzature speciali, la libera circolazione dei capitali per gli investimenti nucleari e la libertà d'impiego degli specialisti all'interno della Comunità,


h. stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare.

Articolo 3(*^2)

1.   L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:


un PARLAMENTO EUROPEO,



un CONSIGLIO,



una COMMISSIONE,



una CORTE DI GIUSTIZIA,



una CORTE DEI CONTI.


Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.

2.   Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale che svolge funzioni consultive.
TITOLO II

Disposizioni intese a favorire il progresso nel campo dell'energia nucleare

CAPO 1

SVILUPPO DELLE RICERCHE

Articolo 4

1.   La Commissione è incaricata di promuovere e facilitare le ricerche nucleari negli Stati membri e di integrarle mediante l'esecuzione del programma di ricerche e di insegnamento della Comunità.2.   In tale materia, l'azione della Commissione si svolge nel campo definito dall'elenco che costituisce l'allegato I del presente trattato.
L'elenco può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Quest'ultima consulta il comitato scientifico e tecnico previsto dall'articolo 134.

Articolo 5

Al fine di promuovere il coordinamento delle ricerche intraprese negli Stati membri e di poterle integrare, la Commissione invita, sia con una domanda speciale rivolta a un destinatario determinato e comunicata allo Stato membro cui questi appartiene, sia con una domanda generale resa di pubblico dominio, gli Stati membri, le persone o le imprese a comunicarle i loro programmi relativi alle ricerche da essa definite nella sua domanda.

Dopo aver dato agli interessati la più ampia facoltà di formulare le proprie osservazioni, la Commissione può esprimere un parere motivato in merito ai singoli programmi di cui riceve comunicazione. Qualora ne sia richiesta dallo Stato, dalla persona o dall'impresa che ha comunicato il programma, la Commissione è tenuta ad esprimere tale parere.

Mediante detti pareri, la Commissione sconsiglia i doppi impieghi inutili e orienta le ricerche verso i settori non sufficientemente studiati. La Commissione non può rendere pubblici i programmi senza il consenso degli Stati, delle persone o imprese che li hanno comunicati.

La Commissione pubblica periodicamente un elenco dei settori di ricerche nucleari che non ritiene sufficientemente studiati.

La Commissione, al fine di procedere a consultazioni reciproche e a scambi di informazioni, può riunire i rappresentanti dei centri pubblici e privati di ricerche e gli esperti che svolgono ricerche negli stessi campi o in altri a questi connessi.

Articolo 6

Per incoraggiare l'esecuzione dei programmi di ricerche che le vengono comunicati, la Commissione può:


a. apportare nel quadro di contratti di ricerca un concorso finanziario, esclusa ogni sovvenzione,


b. fornire, a titolo oneroso o gratuito, per l'esecuzione di detti programmi, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui dispone,


c. mettere a disposizione degli Stati membri, delle persone o delle imprese, a titolo oneroso o gratuito, impianti, attrezzature o l'assistenza di esperti,


d. promuovere un finanziamento in comune da parte degli Stati membri, delle persone o delle imprese interessate.

Articolo 7

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, che consulta il comitato scientifico e tecnico, stabilisce i programmi di ricerche e d'insegnamento della Comunità.

Tali programmi sono definiti per un periodo non superiore a cinque anni.

I fondi necessari all'esecuzione dei programmi sono iscritti ogni anno nel bilancio di ricerche e investimenti della Comunità.

La Commissione assicura l'esecuzione dei programmi e sottopone ogni anno al Consiglio una relazione al riguardo.

La Commissione tiene informato il Comitato economico e sociale delle grandi linee dei programmi di ricerche e d'insegnamento della Comunità.

Articolo 8

1.   La Commissione, previa consultazione del comitato scientifico e tecnico, istituisce un Centro comune di ricerche nucleari.
Il Centro cura l'esecuzione dei programmi di ricerche e degli altri compiti ad esso affidati dalla Commissione.

Il Centro provvede inoltre a definire una terminologia nucleare uniforme e un sistema unico di misurazione.

Il Centro organizza un ufficio centrale di misure nucleari.

2.   Per motivi di ordine geografico o funzionale, le attività del Centro possono essere esercitate in sedi diverse.
Articolo 9

1.   Dopo aver chiesto il parere del Comitato economico e sociale, la Commissione può creare, nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari, scuole per la formazione di specialisti, particolarmente nei settori della ricerca mineraria, della produzione di materiali nucleari di grande purezza, del trattamento di combustibili irradiati, del genio atomico, della protezione sanitaria, della produzione e utilizzazione dei radioelementi.
La Commissione regola le modalità dell'insegnamento.

2.   Sarà creato un istituto di livello universitario le cui modalità di funzionamento saranno fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Articolo 10

La Commissione può affidare per contratto l'esecuzione di determinate parti del programma di ricerche della Comunità a Stati membri, persone o imprese e parimenti a Stati terzi, organizzazioni internazionali ovvero a cittadini di Stati terzi.

Articolo 11

La Commissione pubblica i programmi di ricerche contemplati dagli articoli 7, 8 e 10 nonché relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla loro esecuzione.

CAPO 2

DIFFUSIONE DELLE COGNIZIONI

Sezione 1

Cognizioni di cui la Comunità ha la disponibilità

Articolo 12

Gli Stati membri, le persone e le imprese hanno il diritto, presentando una domanda alla Commissione, di beneficiare di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità, sempreché essi siano in grado di sfruttare effettivamente le invenzioni che ne costituiscono l'oggetto.

Alle stesse condizioni, la Commissione deve rilasciare delle sublicenze d'uso su brevetti, titoli di protezione temporanea, modelli di utilità o domande di brevetto, quando la Comunità benefici di licenze contrattuali che contemplino tale facoltà.

La Commissione rilascia, a condizioni da fissare di comune accordo con i beneficiari, queste licenze o sublicenze e fornisce tutte le cognizioni necessarie per il loro sfruttamento. Tali condizioni riguardano in particolare un congruo indennizzo ed eventualmente la facoltà per il beneficiario di concedere a terzi delle sublicenze e l'obbligo di considerare come segreti di fabbricazione le cognizioni comunicate.

In caso di mancato accordo nello stabilire le condizioni contemplate dal terzo comma, i beneficiari possono adire la Corte di giustizia perché siano fissate condizioni idonee.

Articolo 13

La Commissione deve comunicare agli Stati membri, alle persone e alle imprese le cognizioni non contemplate dal disposto dell'articolo 12, acquisite dalla Comunità, che abbiano origine dall'esecuzione del suo programma di ricerche ovvero che le siano state comunicate con facoltà di disporne liberamente.

Tuttavia, la Commissione può subordinare la comunicazione di tali cognizioni alla condizione che restino riservate e non vengano trasmesse a terzi.

La Commissione non può comunicare le cognizioni acquisite con riserva di restrizioni relative al loro uso e diffusione - come nel caso delle cognizioni cosiddette classificate - se non assicurando l'osservanza delle restrizioni stesse.

Sezione 2

Altre cognizioni

a) Diffusione mediante trattative private
Articolo 14

La Commissione cerca di ottenere o di fare ottenere a trattativa privata la comunicazione delle cognizioni utili al conseguimento degli obiettivi della Comunità e la concessione delle licenze di sfruttamento dei brevetti, dei titoli di protezione temporanea, dei modelli di utilità o domande di brevetto che proteggono tali cognizioni.

Articolo 15

La Commissione stabilisce una procedura che consenta agli Stati membri, alle persone e alle imprese di scambiarsi per il suo tramite i risultati provvisori o definitivi delle loro ricerche, sempreché non si tratti di risultati acquisiti dalla Comunità mediante ricerche svolte per incarico della Commissione.

Tale procedura deve garantire il carattere riservato dello scambio. Tuttavia, i risultati comunicati possono essere trasmessi dalla Commissione al Centro comune di ricerche nucleari a fini di documentazione, senza che tale trasmissione determini un diritto di utilizzazione al quale l'autore della comunicazione non abbia consentito.

b) Comunicazione d'ufficio alla Commissione
Articolo 16

1.   Non appena una domanda di brevetto o di modello d'utilità, il cui oggetto sia specificatamente nucleare, è depositata presso uno Stato membro, questo richiede il consenso del richiedente per comunicare immediatamente alla Commissione il contenuto della domanda.
Quando vi sia consenso da parte del richiedente, la comunicazione avviene entro un termine di tre mesi dalla data del deposito della domanda. Ove manchi tale consenso, lo Stato membro notifica entro lo stesso termine alla Commissione l'esistenza della domanda.

La Commissione può richiedere allo Stato membro la comunicazione del contenuto di una domanda di cui le sia stata notificata l'esistenza.

La Commissione presenta la sua richiesta nel termine di due mesi dall'avvenuta notificazione. Ogni proroga di tale termine importa una proroga corrispondente del termine previsto dal sesto comma.

Lo Stato membro al quale è rivolta la richiesta della Commissione è tenuto a domandare nuovamente al richiedente il consenso per comunicare il contenuto della domanda. Ove il consenso sia accordato, la comunicazione avviene senza indugio.

In caso di mancato consenso del richiedente, lo Stato membro è nondimeno tenuto a effettuare la comunicazione alla Commissione allo scadere di un termine di diciotto mesi dalla data del deposito della domanda.

2.   Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione, nel termine di diciotto mesi dalla data dell'avvenuto deposito, l'esistenza di qualsiasi domanda di brevetto o di modello di utilità non ancora pubblicata e il cui oggetto, in base a sommario esame, senza essere specificatamente nucleare, sia, a loro giudizio, direttamente connesso ed essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità.
A richiesta della Commissione, il contenuto della domanda le è comunicato nel termine di due mesi.

3.   Gli Stati membri sono tenuti a ridurre per quanto possibile la durata della procedura relativa alle domande di brevetto o di modello d'utilità concernenti gli oggetti contemplati dai paragrafi 1 e 2 che hanno formato oggetto di una richiesta della Commissione, per consentire nel più breve termine la pubblicazione delle domande stesse.4.   Le comunicazioni di cui sopra devono essere considerate dalla Commissione come aventi carattere riservato. Esse possono essere effettuate unicamente a fini di documentazione. Tuttavia, la Commissione può utilizzare le invenzioni comunicate, con il consenso del richiedente ovvero conformemente agli articoli da 17 a 23 inclusi.5.   Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili quando la comunicazione sia incompatibile con un accordo concluso con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.
c) Concessione di licenze d'uso con procedimento arbitrale o d'ufficio
Articolo 17

1.   In mancanza di accordo per trattativa privata, possono essere concesse licenze d'uso non esclusivo, con procedimento arbitrale o d'ufficio, alle condizioni definite dagli articoli da 18 a 23 inclusi:


a. alla Comunità o alle imprese comuni cui tale diritto è attribuito in virtù dell'articolo 48, sui brevetti, titoli di protezione temporanea o modelli di utilità che proteggano invenzioni direttamente connesse con ricerche nucleari, sempreché la concessione di tali licenze sia necessaria al proseguimento delle loro proprie ricerche o indispensabile al funzionamento dei loro impianti.
A richiesta della Commissione, le licenze d'uso comprendono la facoltà di autorizzare terzi a utilizzare l'invenzione, nella misura in cui questi ultimi eseguono lavori o commesse per conto della Comunità o delle imprese comuni;



b. a persone o imprese che ne abbiano fatto richiesta alla Commissione, sui brevetti, titoli di protezione temporanea o modelli d'utilità che proteggono una invenzione direttamente connessa ed essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità, sempreché siano osservate tutte le seguenti condizioni:

i. sia trascorso un termine di almeno quattro anni dal deposito della domanda di brevetto, salvo che non si tratti di una invenzione relativa ad oggetto specificatamente nucleare;


ii. non siano coperti, per quanto riguarda tale invenzione, i bisogni determinati dallo sviluppo dell'energia nucleare su territori di uno Stato membro ove un'invenzione è protetta, in base al concetto che di tale sviluppo si fa la Commissione;


iii. non sia stato ottemperato da parte del titolare all'invito di soddisfare, direttamente o per il tramite dei suoi concessionari, a tali bisogni;


iv. sia possibile, da parte delle persone o imprese beneficiarie, soddisfare effettivamente a questi bisogni mediante lo sfruttamento dell'invenzione.


In mancanza di preventiva richiesta della Commissione, gli Stati membri non possono adottare, per questi stessi bisogni, alcuna misura coercitiva prevista dalla loro legislazione nazionale e che abbia per effetto di limitare la protezione accordata all'invenzione.

2.   La concessione di una licenza d'uso non esclusivo alle condizioni previste dal paragrafo precedente non può essere ottenuta quando il titolare faccia valere l'esistenza di un motivo legittimo e in particolare il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.3.   La concessione di una licenza in applicazione del paragrafo 1 dà diritto a un indennizzo completo, il cui ammontare deve essere convenuto fra il titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea o modello d'utilità e il beneficiario della licenza d'uso.4.   Quanto stipulato dal presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale.
Articolo 18

Ai fini previsti dalla presente sezione, è istituito un Collegio arbitrale il cui regolamento è stabilito ed i cui membri vengono designati dal Consiglio, che delibera su proposta della Corte di giustizia.

Nel termine di un mese dalla loro notificazione, le decisioni del Collegio arbitrale possono formare oggetto di ricorso sospensivo delle parti alla Corte di giustizia. Il controllo della Corte di giustizia può vertere unicamente sulla regolarità formale della decisione e sulla interpretazione data dal Collegio arbitrale alle disposizioni del presente trattato.

Le decisioni definitive del Collegio arbitrale hanno forza di cosa giudicata tra le parti interessate e sono esecutive alle condizioni fissate dall’articolo 164.

Articolo 19

Qualora, in mancanza di accordo per trattativa privata, la Commissione si proponga di ottenere la concessione di licenze d’uso in uno dei casi previsti dall’articolo 17, ne dà comunicazione al titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea, del modello d’utilità o della domanda di brevetto e specifica nella sua comunicazione il beneficiario e l’estensione della licenza.

Articolo 20

Nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 19, il titolare può proporre alla Commissione, ed eventualmente al terzo beneficiario, di concludere un compromesso al fine di demandare la decisione al Collegio arbitrale.

Se la Commissione o il terzo beneficiario rifiuta di concludere un compromesso, la Commissione non può richiedere allo Stato membro o ai suoi organi competenti di concedere o far concedere la licenza d’uso.

Se il Collegio arbitrale, cui è demandata per compromesso la richiesta della Commissione, la riconosce conforme alle disposizioni dell’articolo 17, esso emette una decisione motivata che importa concessione di licenza a favore del beneficiario e fissa le condizioni e la rimunerazione della licenza stessa, sempreché le parti non si siano già accordate in merito.

Articolo 21

Quando il titolare non propone di rivolgersi al Collegio arbitrale, la Commissione può richiedere allo Stato membro interessato o ai suoi organi competenti di concedere o far concedere la licenza d'uso.

Qualora lo Stato membro o i suoi organi competenti non ravvisino, previa audizione del titolare, l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 17, notificano alla Commissione il loro rifiuto di concedere o far concedere la licenza.

Ove essi rifiutino di concedere o far concedere la licenza, ovvero non forniscano alcuna spiegazione in merito alla concessione della licenza entro quattro mesi dalla richiesta, la Commissione dispone di un termine di due mesi per adire la Corte di giustizia.

Il titolare deve essere udito nella fase procedurale dinanzi alla Corte di giustizia.

Se la sentenza della Corte di giustizia constata l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 17, lo Stato membro interessato, o i suoi organi competenti, sono tenuti ad adottare le misure richieste dall'esecuzione della sentenza.

Articolo 22

1.   In caso di mancato accordo sull'ammontare dell'indennizzo fra il titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea o modello d'utilità e il beneficiario della licenza d'uso, gli interessati possono concludere un compromesso al fine di demandare la decisione al Collegio arbitrale.
Le parti rinunciano per ciò stesso a qualsiasi ricorso, fatto salvo il ricorso di cui all'articolo 18.

2.   Se il beneficiario rifiuta la conclusione di un compromesso, la licenza di cui ha beneficiato è considerata nulla.
Se il titolare rifiuta la conclusione di un compromesso, l'indennizzo previsto dal presente articolo è fissato dagli organi nazionali competenti.

Articolo 23

Trascorso il termine di un anno e sempreché nuove circostanze lo giustifichino, le decisioni del Collegio arbitrale o degli organi nazionali competenti possono essere soggette a revisione per quanto concerne le condizioni della licenza d'uso.

La revisione spetta all'organo da cui emana la decisione.

Sezione 3

Disposizioni relative al segreto

Articolo 24

Le cognizioni, acquisite dalla Comunità grazie all'esecuzione del suo programma di ricerche e la cui divulgazione è suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o di più Stati membri, sono sottoposte a un regime di segretezza alle condizioni seguenti.


1. Un regolamento di sicurezza adottato dal Consiglio su proposta della Commissione stabilisce, avuto riguardo alle disposizioni del presente articolo, i differenti regimi di segretezza applicabili e le misure di sicurezza da attuare per ciascuno di essi.


2. La Commissione deve provvisoriamente sottoporre al regime di segretezza, all'uopo previsto dal regolamento di sicurezza, le cognizioni la cui divulgazione sia da essa reputata suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o più Stati membri.
La Commissione comunica immediatamente tali cognizioni agli Stati membri, che sono tenuti ad assicurarne provvisoriamente la segretezza alle stesse condizioni.

Entro un termine di tre mesi gli Stati membri rendono edotta la Commissione del loro desiderio di mantenere il regime provvisoriamente applicato, oppure di sostituirvi un altro regime o di abolire il regime di segretezza.

Allo spirare del termine viene applicato il più rigoroso dei regimi così domandati. La Commissione provvede a darne notificazione agli Stati membri.

A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio, con deliberazione unanime, può in qualsiasi momento applicare un diverso regime o abolire il regime di segretezza. Il Consiglio domanda il parere della Commissione prima di pronunciarsi sulla richiesta di uno Stato membro.



3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 non sono applicabili alle cognizioni soggette a un regime di segretezza.
Tuttavia, fatta salva l'osservanza delle misure di sicurezza applicabili,


a. le cognizioni di cui agli articoli 12 e 13 possono essere comunicate dalla Commissione:

i. a una impresa comune,


ii. a una persona o a una impresa, che non sia una impresa comune, per il tramite dello Stato membro sui territori del quale essa svolge la sua attività;



b. le cognizioni di cui all'articolo 13 possono essere comunicate da uno Stato membro a una persona o a una impresa, che non sia un'impresa comune, svolgenti la propria attività sui territori di tale Stato, a condizione di notificare la comunicazione alla Commissione;


c. inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di esigere dalla Commissione, per i suoi propri bisogni o per quelli di una persona o impresa svolgenti la propria attività sui territori dello Stato stesso, la concessione di una licenza d'uso, conformemente all'articolo 12.


Articolo 25

1.   Lo Stato membro che comunica l'esistenza o il contenuto di una domanda di brevetto o di modello d'utilità relativi a un oggetto contemplato dall'articolo 16, paragrafo 1 o 2, notifica eventualmente la necessità di sottoporre tale domanda, per ragioni attinenti alla difesa, al regime di segretezza che indica, precisando la durata probabile del regime stesso.
La Commissione trasmette agli altri Stati membri l'insieme delle comunicazioni che riceve in esecuzione del comma precedente. La Commissione e gli Stati membri sono tenuti ad osservare le misure inerenti, a termini del regolamento di sicurezza, al regime di segretezza richiesto dallo Stato di origine.

2.   La Commissione può egualmente trasmettere tali comunicazioni sia alle imprese comuni sia, per il tramite di uno Stato membro, a una persona o a una impresa, che non sia un'impresa comune, svolgenti la propria attività sul territorio dello Stato stesso.
Le invenzioni, che costituiscono l'oggetto delle domande di cui al paragrafo 1, possono essere utilizzate soltanto con il consenso del richiedente, ovvero conformemente alle disposizioni degli articoli da 17 a 23 inclusi.

Le comunicazioni ed eventualmente l'utilizzazione di cui al presente paragrafo sono soggette alle misure inerenti, a termini del regolamento di sicurezza, al regime di segretezza richiesto dallo Stato di origine.

Esse sono, in tutti i casi, subordinate al consenso dello Stato d'origine. Tale consenso non può essere rifiutato che per ragioni attinenti alla difesa.

3.   A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio, con deliberazione unanime, può in qualsiasi momento applicare un diverso regime o abolire il regime di segretezza. Il Consiglio domanda il parere della Commissione prima di pronunciarsi sulla domanda di uno Stato membro.
Articolo 26

1.   Quando delle cognizioni oggetto di brevetti, domande di brevetto, titoli di protezione temporanea, modelli di utilità o domande di modello di utilità, sono sottoposte al vincolo di segretezza, conformemente alle disposizioni degli articoli 24 e 25, gli Stati che hanno chiesto l'applicazione di tale regime non possono rifiutare l'autorizzazione al deposito di domande corrispondenti negli altri Stati membri.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire la segretezza di tali titoli e domande, secondo la procedura prevista dalle sue disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

2.   Le cognizioni sottoposte al vincolo di segretezza, conformemente all'articolo 24, possono formare l'oggetto di depositi all'esterno degli Stati membri soltanto con il loro consenso unanime. Il consenso, in mancanza di presa di posizione di questi Stati, si considera acquisito allo spirare di un termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta comunicazione di tali cognizioni agli Stati membri da parte della Commissione.
Articolo 27

L'indennizzo del pregiudizio subito dal richiedente in conseguenza del vincolo di segretezza imposto per ragioni attinenti alla difesa è regolato dalle disposizioni legislative nazionali degli Stati membri e incombe allo Stato che ha richiesto il vincolo di segretezza ovvero che ha provocato sia l'inasprimento o il prolungamento del vincolo stesso, sia il divieto di deposito all'esterno della Comunità.

Qualora più Stati membri abbiano provocato, sia l'inasprimento o il prolungamento del vincolo di segretezza, sia il divieto di deposito all'esterno della Comunità, essi sono tenuti in solido a riparare il pregiudizio cagionato dalla loro richiesta.

La Comunità non può pretendere alcun indennizzo a mente del presente articolo.

Sezione 4

Disposizioni particolari

Articolo 28

Qualora, per effetto della loro comunicazione alla Commissione, domande di brevetti o di modelli d'utilità non ancora pubblicate, oppure brevetti o modelli d'utilità mantenuti segreti per ragioni attinenti alla difesa, siano utilizzati indebitamente o vengano a conoscenza di un terzo non autorizzato, la Comunità è tenuta a risarcire il danno subito dall'interessato.

La Comunità, senza pregiudizio dei propri diritti nei confronti dell'autore, è surrogata agli interessati nell'esercizio del loro diritto di ricorso contro terzi, nella misura in cui abbia sopportato il risarcimento del danno. Non vi è deroga al diritto della Comunità di agire conformemente alle disposizioni generali in vigore, contro l'autore del pregiudizio.

Articolo 29

Qualsiasi accordo o contratto avente per oggetto uno scambio di cognizioni scientifiche o industriali in materia nucleare, tra uno Stato membro, una persona o un'impresa e uno Stato terzo, un'organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, nei casi in cui richiederebbe da una parte o dall'altra la firma di uno Stato che agisce nell'esercizio della sua sovranità, deve essere concluso dalla Commissione.

Tuttavia, la Commissione può autorizzare uno Stato membro, una persona o un'impresa, a concludere accordi di tale natura, alle condizioni che essa giudica appropriate, fatta salva l'applicazione del disposto degli articoli 103 e 104.

CAPO 3

PROTEZIONE SANITARIA

Articolo 30

Sono istituite nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Per norme fondamentali s'intendono:


a. le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza,


b. le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili,


c. i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Articolo 31

Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione, previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, particolarmente tra quelli versati in materia di sanità pubblica. La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale sulle norme fondamentali così elaborate.

Dopo consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione che gli trasmette i pareri dei comitati da essa raccolti, stabilisce le norme fondamentali.

Articolo 32

A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le norme fondamentali possono essere rivedute o completate secondo la procedura definita dall'articolo 31.

La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.

Articolo 33

Ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate e adotta le misure necessarie per quanto riguarda l'insegnamento, l'educazione e la formazione professionale.

La Commissione formula tutte le raccomandazioni intese ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli Stati membri.

A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione sia le disposizioni applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, sia gli ulteriori progetti di disposizioni di ugual natura.

Le eventuali raccomandazioni della Commissione in merito ai progetti di disposizioni devono essere effettuate nel termine di tre mesi dall'avvenuta comunicazione dei progetti stessi.

Articolo 34

Ciascuno Stato membro, nei territori del quale devono effettuarsi degli esperimenti particolarmente pericolosi, è tenuto ad adottare disposizioni supplementari di protezione sanitaria, dopo aver preventivamente domandato in merito il parere della Commissione.

Il parere conforme della Commissione è obbligatorio quando gli effetti di tali esperimenti siano suscettibili di ripercuotersi sui territori degli altri Stati membri.

Articolo 35

Ciascuno Stato membro provvede agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo, come anche al controllo sull'osservanza delle norme fondamentali.

La Commissione ha il diritto di accedere agli impianti di controllo e può verificarne il funzionamento e l'efficacia.

Articolo 36

Le informazioni relative ai controlli contemplati dall'articolo 35 sono regolarmente comunicate dalle autorità competenti alla Commissione, per renderla edotta del grado di radioattività di cui la popolazione possa eventualmente risentire.

Articolo 37

Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.

La Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall'articolo 31, esprime il suo parere entro un termine di sei mesi.

Articolo 38

La Commissione invia agli Stati membri tutte le raccomandazioni concernenti il grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo.

In caso di urgenza, la Commissione emana una direttiva con cui intima allo Stato membro in causa di adottare, nel termine che la Commissione stessa provvede a fissare, tutte le misure necessarie ad evitare un'infrazione alle norme fondamentali e a garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari.

Qualora lo Stato in causa non si conformi nel termine stabilito alla direttiva della Commissione, quest'ultima o qualsiasi Stato membro interessato può, in deroga agli articoli 141 e 142, adire immediatamente la Corte di giustizia.

Articolo 39

La Commissione crea nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari, e non appena questo sia stato istituito, una sezione di studio e documentazione per i problemi di protezione sanitaria.

Tale sezione ha in particolare l'incarico di raccogliere la documentazione e le informazioni di cui agli articoli 33, 37 e 38 e di assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti che le sono affidati a norma del presente capo.

CAPO 4

INVESTIMENTI

Articolo 40

Per incoraggiare l’iniziativa di persone e di imprese e agevolare uno sviluppo coordinato dei loro investimenti nel campo nucleare, la Commissione pubblica periodicamente dei programmi a carattere indicativo, riguardanti in particolare obiettivi di produzione di energia nucleare e gli investimenti di qualsiasi natura richiesti dalla loro realizzazione.

La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale su tali programmi, prima della loro pubblicazione.

Articolo 41

Le persone e imprese appartenenti ai settori industriali enumerati nell’allegato II del presente trattato hanno l’obbligo di comunicare alla Commissione i progetti d’investimento concernenti i nuovi impianti nonché le sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all’entità definiti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.

L’elenco dei settori industriali summenzionati può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale.

Articolo 42

I progetti di cui all’articolo 41 devono essere comunicati alla Commissione, e per informazione allo Stato membro interessato, al più tardi tre mesi prima della conclusione dei primi contratti con i fornitori, ovvero tre mesi prima dell’inizio dei lavori, quando questi debbano essere compiuti dall’impresa con mezzi propri.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può modificare il termine suddetto.

Articolo 43

La Commissione discute con le persone o imprese tutti gli aspetti dei progetti d'investimenti connessi con gli obiettivi del presente trattato.

Essa comunica il suo punto di vista allo Stato membro interessato.

Articolo 44

Con l'accordo degli Stati membri, delle persone e delle imprese interessate, la Commissione può pubblicare i progetti d'investimenti che le sono comunicati.

CAPO 5

IMPRESE COMUNI

Articolo 45

Le imprese che rivestono fondamentale importanza per lo sviluppo dell'industria nucleare nella Comunità possono essere costituite in imprese comuni ai sensi del presente trattato, conformemente alle disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 46

1.   Qualsiasi progetto di impresa comune, emanante dalla Commissione, da uno Stato membro o dovuto a qualsiasi altra iniziativa, è oggetto di un'indagine da parte della Commissione.
A tal fine, la Commissione domanda il parere degli Stati membri come di qualsiasi organismo pubblico o privato che essa giudichi idoneo ad illuminarla in proposito.

2.   La Commissione trasmette al Consiglio, accompagnandolo con il suo parere motivato, ogni progetto di impresa comune.
Qualora la Commissione formuli parere favorevole circa la necessità dell'impresa comune in causa, sottopone al Consiglio delle proposte concernenti:


a. la località d'impianto,


b. lo statuto,


c. il volume e il ritmo del finanziamento,


d. la partecipazione eventuale della Comunità al finanziamento dell'impresa comune,


e. la partecipazione eventuale di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'impresa comune,


f. l'attribuzione totale o parziale dei vantaggi enumerati nell'allegato III del presente trattato.

La Commissione allega una relazione particolareggiata sull'insieme del progetto.

Articolo 47

Il Consiglio, investito dalla Commissione, può richiederle i supplementi di informazioni e d'indagine che ritenga necessari.

Se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, ritiene che un progetto trasmesso dalla Commissione con parere sfavorevole debba essere nondimeno realizzato, la Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio le proposte e la relazione particolareggiata di cui all'articolo 46.

In caso di parere favorevole della Commissione, ovvero nel caso contemplato dal comma precedente, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulle singole proposte della Commissione.

Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità per quanto riguarda:


a. la partecipazione della Comunità al finanziamento dell'impresa comune,


b. la partecipazione di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'impresa comune.

Articolo 48

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può ammettere interamente o parzialmente ogni impresa comune al beneficio dei vantaggi enumerati nell'allegato III del presente trattato del quale gli Stati membri sono tenuti a garantire l'applicazione, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Il Consiglio può, secondo la stessa procedura, fissare le condizioni alle quali è subordinata l'attribuzione di tali vantaggi.

Articolo 49

La costituzione di una impresa comune risulta dalla decisione del Consiglio.

Ogni impresa comune ha personalità giuridica.

In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali rispettive; essa può in particolare acquistare ed alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Salvo contrarie disposizioni del presente trattato o del proprio statuto, ogni impresa comune è soggetta alle norme applicabili alle imprese industriali o commerciali; gli statuti possono richiamarsi in via sussidiaria alle legislazioni nazionali degli Stati membri.

Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia in virtù del presente trattato, le controversie interessanti le imprese comuni sono decise dalle competenti giurisdizioni nazionali.

Articolo 50

Gli statuti delle imprese comuni sono, ove occorra, modificati conformemente alle disposizioni particolari da essi all'uopo previste.

Tuttavia, tali modificazioni non possono entrare in vigore che dopo approvazione del Consiglio, che delibera secondo le modalità di cui all'articolo 47 su proposta della Commissione.

Articolo 51

La Commissione provvede all'esecuzione di tutte le decisioni del Consiglio relative alla costituzione delle imprese comuni fino all'insediamento degli organi incaricati del loro funzionamento.

CAPO 6

APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 52

1.   L'approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili speciali è assicurato, conformemente alle disposizioni del presente capo, secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse e mediante una politica comune di approvvigionamento.
2.   A tal fine, alle condizioni previste dal presente capo:


a. sono vietate tutte le pratiche aventi per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio;


b. è costituita un'Agenzia che dispone di un diritto d'opzione sui minerali, materie grezze e materie fissili speciali prodotte sui territori degli Stati membri, come anche del diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunità.

L'Agenzia non può operare tra gli utilizzatori alcuna discriminazione fondata sull'uso che questi si propongono di fare delle forniture richieste, salvo che tale uso sia illecito o si riveli contrario alle condizioni poste dai fornitori esterni alla Comunità per la consegna di cui trattasi.

Sezione 1

L'Agenzia

Articolo 53

L'Agenzia è posta sotto il controllo della Commissione, che le impartisce le sue direttive, dispone di un diritto di veto sulle sue decisioni e nomina il suo direttore generale e il suo direttore generale aggiunto.

Qualsiasi atto dell'Agenzia, implicito o esplicito, nell'esercizio del suo diritto di opzione o del suo diritto esclusivo di concludere contratti di forniture, può essere portato dagli interessati dinanzi alla Commissione che prende una decisione nel termine di un mese.

Articolo 54

L'Agenzia ha personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce lo statuto dell'Agenzia.

Lo statuto può essere sottoposto a revisione secondo la stessa procedura.

Lo statuto determina il capitale dell'Agenzia e le modalità di sottoscrizione. La maggioranza del capitale deve appartenere in tutti i casi alla Comunità e agli Stati membri. La ripartizione del capitale è decisa di comune accordo dagli Stati membri.

Lo statuto stabilisce le modalità della gestione commerciale dell'Agenzia. Esso può prevedere un canone sulle transazioni, destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia.

Articolo 55

Gli Stati membri comunicano o fanno comunicare all'Agenzia tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo diritto di opzione e del suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura.

Articolo 56

Gli Stati membri garantiscono il libero esercizio delle funzioni dell'Agenzia sui loro territori.

Essi possono costituire l'organismo o gli organismi competenti a rappresentare, nelle relazioni con l'Agenzia, i produttori e gli utilizzatori dei territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.

Sezione 2

Minerali, materie grezze e materie fissili speciali provenienti dalla Comunità

Articolo 57

1.   Il diritto d'opzione dell'Agenzia copre:


a. l'acquisizione dei diritti di utilizzazione e di consumo delle materie la cui proprietà spetta alla Comunità in virtù delle disposizioni del capo 8,


b. l'acquisizione del diritto di proprietà in tutti gli altri casi.

2.   L'Agenzia esercita il suo diritto di opzione mediante la conclusione di contratti con i produttori di minerali, materie grezze o materie fissili speciali.
Fatte salve le disposizioni degli articoli 58, 62 e 63, ogni produttore è tenuto a offrire all'Agenzia i minerali, materie grezze o materie fissili speciali che egli produce nei territori degli Stati membri, preventivamente all'utilizzazione, al trasferimento o alla costituzione in scorta di tali minerali o materie.

Articolo 58

Quando un produttore opera in più fasi della produzione, comprese tra l'estrazione di minerale e la produzione di metallo incluse, è tenuto ad offrire il prodotto all'Agenzia unicamente nella fase di produzione di sua scelta.

Lo stesso avviene nel caso di più imprese tra cui sussistono dei vincoli, comunicati tempestivamente alla Commissione e con questa discussi secondo la procedura prevista dagli articoli 43 e 44.

Articolo 59

Se l'Agenzia non esercita il suo diritto di opzione su tutta o su parte della produzione, il produttore


a. può, sia con mezzi propri, sia mediante contratti di lavoro su ordinazione, trasformare i minerali, le materie grezze o le materie fissili speciali, a condizione di offrire all'Agenzia il prodotto di tale trasformazione;


b. è autorizzato, con decisione della Commissione, a esitare all'esterno della Comunità la produzione disponibile, con riserva di non praticare condizioni più favorevoli di quelle contemplate nell'offerta precedentemente fatta all'Agenzia. Tuttavia, l'esportazione delle materie fissili speciali non può avvenire che per mezzo dell'Agenzia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 62.

La Commissione non può accordare l'autorizzazione quando i beneficiari di tali forniture non offrano tutte le garanzie che gli interessi generali della Comunità saranno rispettati, ovvero quando le clausole e condizioni di tali contratti siano in contrasto con gli obiettivi del presente trattato.

Articolo 60

Gli eventuali utilizzatori comunicano periodicamente all'Agenzia il loro fabbisogno di forniture, specificando i quantitativi, le caratteristiche fisiche e chimiche, le località di provenienza, gli usi, il frazionamento delle forniture e le condizioni di prezzo, corrispondenti alle clausole e condizioni di un contratto di fornitura di cui desidererebbero la conclusione.

Così pure, i produttori comunicano all'Agenzia le offerte che sono in grado di presentare, specificandone tutti i dati necessari a permettere l'elaborazione dei loro programmi di produzione e in particolare la durata dei contratti. Tale durata non dovrà essere superiore a dieci anni, salvo accordo della Commissione.

L'Agenzia informa tutti gli eventuali utilizzatori delle offerte e del volume delle domande che ha ricevuto e li invita a effettuare le ordinazioni entro un dato termine.

Una volta in possesso dell'insieme di tali ordinazioni, l'Agenzia rende note le condizioni alle quali può soddisfarle.

Qualora l'Agenzia non sia in grado di soddisfare integralmente tutte le ordinazioni ricevute, essa ripartisce le forniture proporzionalmente alle ordinazioni corrispondenti a ogni offerta, fatte salve le disposizioni degli articoli 68 e 69.

Un regolamento dell'Agenzia, sottoposto all'approvazione della Commissione, determina le modalità di raffronto delle offerte e delle domande.

Articolo 61

L'Agenzia ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, sempreché alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali.

L'Agenzia, rispettando le prescrizioni dell'articolo 52, può chiedere agli utilizzatori il versamento di adeguati acconti all'atto della conclusione di un contratto, sia a titolo di garanzia, sia al fine di facilitare l'assolvimento dei propri impegni a lungo termine con i produttori, necessari all'esecuzione dell'ordinazione.

Articolo 62

1.   L'Agenzia esercita il diritto di opzione sulle materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri,


a. sia per rispondere alla domanda degli utilizzatori della Comunità alle condizioni definite dall'articolo 60,


b. sia per costituire essa stessa delle scorte di tali materie,


c. sia per esportare tali materie con l'autorizzazione della Commissione, che si conforma alle disposizioni dell'articolo 59 b), comma secondo.

2.   Tuttavia, pur continuando ad essere soggette all'applicazione delle disposizioni del capo 7, queste materie, come anche i residui fertili, sono lasciate al produttore,


a. sia per essere costituite in scorte con l'autorizzazione dell'Agenzia,


b. sia per essere utilizzate nei limiti dei bisogni propri dello stesso produttore,


c. sia per essere messe a disposizione, nei limiti del loro fabbisogno, di imprese situate nella Comunità, legate al produttore, per l'esecuzione di un programma comunicato in tempo utile alla Commissione, da vincoli diretti non aventi per oggetto né per effetto di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, ovvero di creare abusivamente delle disparità tra gli utilizzatori della Comunità.

3.   Le disposizioni dell'articolo 89, paragrafo 1 a), sono applicabili alle materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri e sulle quali l'Agenzia non ha esercitato il suo diritto d'opzione.
Articolo 63

I minerali, materie grezze o materie fissili speciali prodotte dalle imprese comuni sono assegnati agli utilizzatori secondo le norme statutarie o convenzionali in vigore per tali imprese.

Sezione 3

Minerali, materie grezze e materie fissili speciali non provenienti dalla Comunità

Articolo 64

L'Agenzia, operando eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e uno Stato terzo oppure un'organizzazione internazionale, ha il diritto esclusivo, fatte salve le eccezioni previste nel presente trattato, di concludere accordi o convenzioni aventi per oggetto principale forniture di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunità.

Articolo 65

L'articolo 60 è applicabile alle domande degli utilizzatori e ai contratti tra gli utilizzatori e l'Agenzia relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunità.

Tuttavia, l'origine geografica delle forniture può essere determinata dall'Agenzia, sempreché le condizioni assicurate all'utilizzatore siano almeno altrettanto favorevoli di quelle specificate nell'ordinazione.

Articolo 66

Qualora la Commissione accerti, a richiesta degli utilizzatori interessati, che l'Agenzia non è in grado di consegnare in un termine ragionevole l'intera fornitura ordinata o parte di essa, ovvero che possa farlo soltanto a prezzi abusivi, gli utilizzatori hanno il diritto di concludere direttamente dei contratti per forniture provenienti dall'esterno della Comunità, sempreché tali contratti corrispondano essenzialmente ai bisogni espressi nella loro ordinazione.

Tale diritto è accordato per un anno, con possibilità di rinnovazione qualora si protragga la situazione che ha determinato il riconoscimento del diritto.

Gli utilizzatori che si avvalgono del diritto previsto dal presente articolo sono tenuti a comunicare alla Commissione i contratti diretti in progetto. Questa può, nel termine di un mese, opporsi alla loro conclusione quando siano in contrasto con gli obiettivi del presente trattato.

Sezione 4

Prezzi

Articolo 67

Fatte salve le eccezioni previste dal presente trattato, i prezzi risultano dal raffronto delle offerte e delle domande secondo le modalità contemplate dall'articolo 60, alle quali non possono contravvenire le disposizioni nazionali degli Stati membri.

Articolo 68

Sono vietate le pratiche di prezzi che abbiano per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio in violazione del principio dell’eguale accesso, risultante dalle disposizioni del presente capo.

L’Agenzia, qualora dovesse constatare tali pratiche, provvede a segnalarle alla Commissione.

Quando giudichi fondato il rilievo, la Commissione può ristabilire, per le offerte contestate, i prezzi a un livello conforme al principio dell’uguale accesso.

Articolo 69

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può fissare dei prezzi.

Quando l’Agenzia, in applicazione dell’articolo 60, stabilisce le condizioni alle quali le ordinazioni possono essere soddisfatte, ha facoltà di proporre una perequazione di prezzi agli utilizzatori che hanno effettuato ordinazioni.

Sezione 5

Disposizioni relative alla politica di approvvigionamento

Articolo 70

La Commissione, nei limiti previsti dal bilancio della Comunità, può intervenire finanziariamente, alle condizioni da essa stabilite, nelle campagne di ricerche minerarie sui territori degli Stati membri.

La Commissione può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni intese a sviluppare la ricerca e la coltivazione mineraria.

Gli Stati membri sono tenuti a inviare alla Commissione una relazione annuale riguardante lo sviluppo della ricerca e della produzione, le riserve probabili e gli investimenti minerari in atto o in progetto sui loro territori. Tali relazioni sono sottoposte al Consiglio unitamente al parere della Commissione specie per quanto concerne il seguito dato dagli Stati membri alle raccomandazioni ad essi rivolte in virtù del comma precedente.

Qualora il Consiglio, investito dalla Commissione, constati a maggioranza qualificata che, nonostante l'esistenza di possibilità di estrazione che appaiono economicamente giustificate a lungo termine, le misure adottate per le ricerche e l'incremento della coltivazione mineraria continuano ad essere sensibilmente insufficienti, si considera che lo Stato membro interessato, fino a quando non avrà posto rimedio a tale situazione, abbia rinunciato, per sé stesso e per i suoi cittadini, al diritto di uguale accesso alle altre risorse interne della Comunità.

Articolo 71

La Commissione rivolge agli Stati membri ogni utile raccomandazione sulle disposizioni tributarie o minerarie.

Articolo 72

L'Agenzia può costituire, in base alle disponibilità esistenti all'interno o all'esterno della Comunità, le scorte commerciali necessarie ad agevolare l'approvvigionamento o le normali forniture della Comunità.

La Commissione può decidere l'eventuale costituzione di scorte di sicurezza. Le modalità di finanziamento di tali scorte sono approvate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Sezione 6

Disposizioni particolari

Articolo 73

Qualora un accordo o una convenzione fra uno Stato membro, una persona o una impresa, da una parte, e uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, dall'altra, comporti in via accessoria forniture di prodotti di competenza dell'Agenzia, è necessario il preventivo consenso della Commissione per la conclusione o rinnovazione di tale accordo o convenzione per quanto concerne la fornitura di tali prodotti.

Articolo 74

La Commissione può dispensare dall'applicazione delle disposizioni del presente capo il trasferimento, l'importazione e l'esportazione di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze o materie fissili speciali, la cui entità corrisponda agli usi normali a fini di ricerca.

Qualsiasi trasferimento, importazione o esportazione effettuati in virtù di tale disposizione, devono essere notificati all'Agenzia.

Articolo 75

Le disposizioni del presente capo non si applicano agli impegni aventi per oggetto il trattamento, la trasformazione e la formatazione di minerali, materie grezze o materie fissili speciali


a. conclusi tra più persone o imprese quando le materie trattate, trasformate o formate devono essere restituite alla persona o all'impresa di origine,


b. conclusi tra una persona o un'impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, quando le materie sono trattate, trasformate o formate all'esterno della Comunità e sono restituite alla persona o all'impresa di origine,


c. conclusi tra una persona o un'impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di un paese terzo, quando le materie sono trattate, trasformate o formate nella Comunità e sono restituite sia al cittadino o all'organizzazione di origine, sia a qualsiasi altro destinatario, designato da tale cittadino o organizzazione, situato anch'esso all'esterno della Comunità.

Tuttavia, le persone o imprese interessate devono notificare all'Agenzia l'esistenza di tali impegni e, subito dopo la firma dei contratti, i quantitativi di materie che formano oggetto di tali spostamenti. Per quanto concerne gli impegni di cui alla lettera b) la Commissione può farvi opposizione qualora essa ritenga che alla trasformazione e alla formatazione non possa provvedersi in modo efficace e sicuro e senza perdita di materie a detrimento della Comunità.

Le materie oggetto di tali impegni sono sottoposte sui territori degli Stati membri alle misure di controllo previste dal capo 7. Tuttavia le disposizioni del capo 8 non sono applicabili alle materie fissili speciali che costituiscono l'oggetto degli impegni di cui alla lettera c).

Articolo 76

Le disposizioni del presente capo, specie quando circostanze impreviste venissero a determinare uno stato di penuria generale, possono essere modificate su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda presentata da uno Stato membro.

Allo scadere di un periodo di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, il Consiglio può confermare l'insieme di tali disposizioni. In caso di mancata conferma, nuove disposizioni relative all'oggetto del presente capo sono stabilite conformemente alla procedura definita dal comma precedente.

CAPO 7

CONTROLLO DI SICUREZZA

Articolo 77

Alle condizioni previste dal presente capo, la Commissione deve accertarsi che, nei territori degli Stati membri:


a. i minerali, materie grezze e materie fissili speciali non siano distolti dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarli,


b. siano osservate le disposizioni relative all'approvvigionamento e qualsiasi impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.

Articolo 78

Chiunque crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione o qualsiasi utilizzazione di materie grezze o materie fissili speciali, ovvero per il trattamento di combustibili nucleari irradiati, è tenuto a dichiarare alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell'impianto, nella misura in cui la conoscenza di tali caratteristiche è necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 77.

La Commissione deve approvare i procedimenti da usare per il trattamento chimico delle materie irradiate, nella misura necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 77.

Articolo 79

La Commissione esige la tenuta e la presentazione di specifiche delle operazioni, al fine di permettere la contabilità relativa ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, utilizzati o prodotti. Gli stessi obblighi sussistono per le materie grezze e le materie fissili speciali trasportate.

Quanti siano soggetti a tali obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente dell'articolo 78 e del primo comma del presente articolo.

La natura e la portata degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo sono definite in un regolamento elaborato dalla Commissione e approvato dal Consiglio.

Articolo 80

La Commissione può esigere che sia depositata presso l'Agenzia, o in altri depositi controllati o controllabili dalla Commissione, qualsiasi eccedenza di materie fissili speciali ricuperate od ottenute come sottoprodotti, che non siano effettivamente usate o pronte per esserlo.

Le materie fissili speciali così depositate devono essere senza indugio restituite agli interessati, a richiesta di questi.

Articolo 81

La Commissione può inviare ispettori nei territori degli Stati membri. Essa procede presso ogni Stato membro interessato, preventivamente alla prima missione che affida a un ispettore nei territori dello Stato stesso, a una consultazione valida per tutte le successive missioni dell'ispettore.

Dietro presentazione di un documento comprovante la loro qualità, gli ispettori hanno accesso, in qualsiasi momento, a tutte le località, a tutti gli elementi di informazione e presso tutte le persone che, per loro professione, si occupano di materie, attrezzature o impianti soggetti al controllo in virtù del presente capo, nella misura necessaria a controllare i minerali, le materie grezze e materie fissili speciali, e ad assicurarsi dell'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 77. Quando sia richiesto dallo Stato interessato, gli ispettori designati dalla Commissione sono accompagnati da rappresentanti delle autorità di questo Stato, a condizione che ciò non provochi, per gli ispettori, ritardi o intralci nell'esercizio delle loro funzioni.

In caso di opposizione all'effettuazione di un controllo, la Commissione è tenuta a domandare al presidente della Corte di giustizia un mandato, al fine di assicurare l'esecuzione forzata del controllo stesso. Il presidente della Corte di giustizia decide entro un termine di tre giorni.

Ove l'indugiare sia pregiudizievole, la Commissione può rilasciare essa stessa, sotto forma di una decisione, un ordine scritto di procedere al controllo. Tale ordine deve essere immediatamente presentato, per la successiva approvazione, al presidente della Corte di giustizia.

Dopo il rilascio del mandato o della decisione, le autorità nazionali dello Stato interessato provvedono ad assicurare l'accesso degli ispettori ai luoghi indicati nel mandato o nella decisione.

Articolo 82

Gli ispettori sono assunti dalla Commissione.

Essi sono incaricati di farsi presentare e di verificare la contabilità di cui all'articolo 79. Essi riferiscono alla Commissione in merito a qualsiasi violazione.

La Commissione può emanare una direttiva con cui essa intima allo Stato membro in questione di prendere, nei termini da essa fissati, tutte le misure necessarie per porre termine alla violazione constatata; essa ne rende edotto il Consiglio.

Se lo Stato membro non si conforma, nel termine assegnato, alla direttiva della Commissione, questa o qualsiasi Stato membro interessato può, in deroga agli articoli 141 e 142, adire immediatamente la Corte di giustizia.

Articolo 83

1.   In caso di infrazione da parte delle persone o delle imprese agli obblighi loro imposti dal presente capo, la Commissione può pronunciare sanzioni nei loro confronti.
Tali sanzioni sono, in ordine di gravità:


a. il richiamo,


b. la revoca di vantaggi particolari, quali l'assistenza finanziaria o l'aiuto tecnico,


c. un provvedimento che ponga l'impresa, per un periodo massimo di quattro mesi, sotto l'amministrazione di una persona o di un collegio designati di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato cui appartiene l'impresa,


d. il ritiro totale o parziale delle materie grezze o materie fissili speciali.

2.   Le decisioni adottate dalla Commissione in esecuzione del precedente paragrafo e che importino obbligo di consegna formano titolo esecutivo. Esse possono essere eseguite nei territori degli Stati membri


Una  fredda nebbia illividisce il cielo,
le notti incominciano prima.
Tutti conoscono il declino,
ma pochi ne discernono la linea di confine.



Cher03@hotmail.it

Messaggio modificato il: 01-06-2011 alle 14:13 da Cher.

01-06-2011 13:59
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